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Il giudice tributario accerta incidentalmente il reato ostativo allo scudo fiscale

/ REDAZIONE

Giovedì, 13 maggio 2021

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12510 depositata ieri, ha sancito che il giudice tributario, in via incidentale, può accertare la presenza di un reato che osta al c.d. scudo fiscale.

Per effetto del combinato disposto degli artt. 13-bis comma 4 del DL 78/2009 e 17 comma 2-bis del DL 350/2001, gli effetti ostativi all’accertamento derivanti dallo scudo fiscale non operano se le somme rimpatriate derivano da reati non “coperti” dallo scudo fiscale.

Il principio è coerente con l’art. 2 comma 3 del DLgs. 546/92: “Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
Non c’è, di conseguenza, alcuna “riserva di giurisdizione” del giudice ordinario, se non nei casi tassativamente previsti (querela di falso, stato e capacità delle persone).

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