Soggette a registro fisso le cessioni di partecipazioni nel lodo arbitrale
Non si tratta di un provvedimento di condanna al pagamento di somme, ma di una decisione che tiene il luogo del contratto definitivo non stipulato
Con l’ordinanza n. 18037/2021, la Cassazione ha riconosciuto l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti di cessione di quote societarie conclusi per effetto di una sentenza emessa a seguito di un lodo arbitrale (ex art. 2932 c.c.). L’elemento chiave che è stato riconosciuto dalla Suprema Corte è il fatto che il lodo arbitrale non rappresenta un’ipotesi di esecuzione forzata, ma si limita a produrre, con valenza costitutiva, gli stessi effetti del contratto non concluso.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente un avviso di liquidazione in relazione ad un lodo arbitrale dichiarato esecutivo (ex art. 2932 c.c.) per effetto del quale, previo pagamento del relativo prezzo, era stato disposto il trasferimento
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