Natura del concordato in funzione del peso specifico della continuità
Non è sufficiente una componente qualsiasi e anche minimale di prosecuzione dell’attività
Secondo il Tribunale di Bergamo 14 luglio 2021, ai fini della qualificazione del concordato in continuità, rileva l’incidenza che la continuità aziendale riveste nel contesto del piano e della soddisfazione offerta ai creditori.
Sul tema, la recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, salvi i casi di abuso, qualora alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagni una componente di prosecuzione dell’attività aziendale – quale che ne sia la consistenza specifica – il concordato è regolato dalla disciplina del concordato in continuità. L’art. 186-bis comma 1 del RD 267/42, infatti, contempla l’ipotesi di eventuali dismissioni di beni anche in presenza di continuità (Cass. n. 734/2020).
Secondo il tribunale di Bergamo, l’approdo ...
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