Il marketplace non è sempre «fornitore presunto»
La finzione giuridica non opera per tutte le vendite a distanza effettuate tramite piattaforme digitali
A partire dal 1° luglio 2021, le piattaforme digitali, laddove intervengano come soggetti “facilitatori” nell’effettuazione di talune cessioni di beni, sono coinvolte nella riscossione della relativa imposta.
La disciplina in argomento è contenuta nell’art. 2-bis del DPR 633/72 (art. 14-bis della direttiva 2006/112/Ce) e prevede che, se un soggetto passivo facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, talune vendite di beni nei confronti di privati consumatori nell’Ue, lo stesso soggetto si considera acquirente e rivenditore dei beni medesimi. Assume, cioè, la veste di “fornitore presunto” e diviene responsabile del versamento della relativa imposta, pur entro ...