Erogazioni per acquistare servizi formativi assimilate a redditi di lavoro dipendente
Non trattandosi di un corrispettivo, le somme rimborsate dalla Provincia non rappresentano invece reddito per la società
Con la risposta a interpello n. 619 pubblicata ieri, 21 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme erogate da una società che si occupa di formazione a titolo di ristoro delle spese sostenute per l’acquisto di servizi formativi costituiscono, per i beneficiari, reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del TUIR, rientrando nella nozione di “assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale”.
L’imponibilità di tali somme non è inoltre esclusa da disposizioni speciali che ne stabiliscano l’esenzione, come invece previsto per specifici emolumenti rientranti nell’art. 50 comma 1 lett. c) del TUIR (es. determinate borse di studio).
Nella fattispecie oggetto di
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