Non imponibilità IVA a rischio per il bunkeraggio nel diporto
Ai fini delle accise, la Cassazione ha sancito l’obbligo di osservare gli adempimenti formali previsti per i distributori di carburante
Sono imponibili ai fini IVA le cessioni di carburante a natanti da diporto se il soggetto passivo non è in grado di dimostrare l’utilizzo commerciale degli stessi.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 5969 del 23 febbraio 2022, ha definito i confini del regime IVA di favore con riferimento alla fornitura di prodotti petroliferi.
Sotto il profilo IVA, l’art. 8-bis comma 1 lett. d) del DPR 633/72, tra le altre fattispecie ivi contemplate, prevede la non imponibilità per le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi, rinviando alla precedente lettera a).
Quest’ultima disposizione menziona le navi adibite alla navigazione in “alto mare”, mentre esclude le unità da diporto di cui alla L. n. 50/71, vale a dire
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