Svalutazioni crediti indeducibili con indicazione dubbia in REDDITI SP e PF
Permane da ormai due anni il difetto di coordinamento relativo alla corrispondente variazione in aumento
In sede di compilazione del quadro RF dei modelli REDDITI, laddove le svalutazioni dei crediti contabilizzate a Conto economico eccedano la soglia di deducibilità fissata dall’art. 106 commi 1 e 2 del TUIR, occorre apportare una variazione in aumento di importo pari all’eccedenza indeducibile.
Infatti, per i soggetti diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo d’imposta, nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione (valore di prima iscrizione, in caso di applicazione del principio di derivazione rafforzata) dei crediti stessi.
La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e
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