Ravvedimento anche per le condotte fraudolente
Per l’omessa dichiarazione occorre pagare le sanzioni piene se si sforano i 90 giorni
Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11, con la quale è stato finalmente “sdoganato” il ravvedimento per le condotte di natura fraudolenta, così come ammesso dal legislatore penale.
Sin dalla circolare n. 180 del 1998, l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto come il ravvedimento operoso sia ontologicamente incompatibile con le violazioni di natura dolosa, in quanto intenzionali. Non si potrebbe, in breve, trattare di errori commessi dal contribuente, siccome espressamente voluti.
Questa tesi, a dire il vero criticabile, ha trovato il dissenso del legislatore, che, modificando gli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000, espressamente ha ammesso che, proprio tramite ravvedimento operoso, si possa pagare il dovuto fruendo, a seconda delle circostanze, ...
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