Imponibile il contributo una tantum derivante dai risparmi sui buoni pasto
Con la risposta a interpello n. 377 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contributo una tantum riconosciuto ai dipendenti, grazie ai risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto nel 2020, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR.
Considerata l’emergenza da COVID-19, l’art. 1 comma 870 della L. 178/2020 ha previsto che le risorse destinate – nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del DLgs. 75/2017 – a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possano finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa (in deroga al citato art. 23), i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro o agli istituti del welfare integrativo.
Nel caso in esame, l’istante ha sottoscritto un accordo integrativo con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto, nel quale è stato stabilito che la somma risparmiata dalla mancata erogazione dei buoni pasto – certificata dal Collegio dei revisori – sia utilizzata per finanziare gli istituti del welfare integrativo e iniziative di sostegno del reddito previste dal CCNL di comparto (ad esempio polizze sanitarie integrative, prestiti ai dipendenti in difficoltà, ecc.).
Nel dettaglio, tale benefit consiste in un contributo una tantum uguale per tutti i dipendenti. Secondo l’Agenzia tale contributo concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto: non conserva la natura di buono pasto (pertanto non trova applicazione l’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR); non è possibile ricondurre il contributo in questione ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito ai sensi dell’art. 51 del TUIR.
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