In Gazzetta Ufficiale il decreto sul social bonus
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro 23 febbraio 2022 n. 89, con il Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus.
Si ricorda in merito che l’art. 81 del DLgs. 117/2017 riconosce un credito d’imposta (c.d. social bonus) per favorire le erogazioni liberali nei confronti di enti del Terzo settore per il recupero di immobili pubblici e di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Il credito d’imposta spetta:
- alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa (es. dipendenti, pensionati, professionisti, titolari di redditi di fabbricati, ecc.),
- agli enti non commerciali,
- alle società
che effettuano le erogazioni liberali agevolabili.
Il bonus:
- è pari al 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e al 50% per le erogazioni liberali effettuate da enti e società;
- è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
Inoltre, esso: è ripartito in tre quote annuali di pari importo; è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Non si applicano:
- il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007);
- il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24 (art. 34 della L. 388/2000).
Il credito d’imposta, inoltre, non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il decreto pubblicato in Gazzetta, in attuazione del citato art. 81 del DLgs. 117/2017 e composto da 15 articoli, individua, tra l’altro, le modalità per l’attribuzione, la misura del credito d’imposta e i criteri per la sua fruizione (si veda “Firmato il decreto sul social bonus” dell’11 dicembre 2021).
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