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NOTIZIE IN BREVE

Precisazioni ministeriali sul Rendiconto per cassa utilizzabile dagli ETS diversi dalle imprese sociali

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 luglio 2022

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Con la nota n. 10358 del 14 luglio 2022 la Direzione generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali risponde a un quesito in cui sono richiesti chiarimenti circa la corretta modalità di inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa e banca” del Rendiconto per cassa, predisposto secondo lo schema di cui al modello D del DM n. 39/2020 (utilizzabile dagli ETS diversi dalle imprese sociali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro).

Nel documento si precisa come il saldo iniziale delle consistenze liquide dell’esercizio (t) coincida con il saldo finale dell’esercizio (t-1), calcolato alla chiusura dell’annualità precedente. Tale valore, inserito nella sezione “Cassa e banca” alla colonna (t-1) rappresenta pertanto, allo stesso tempo, il saldo iniziale di liquidità dell’esercizio corrente (t).

Alla fine dell’esercizio corrente, quindi, nella colonna (t), verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide, pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t – 1) +/- le risultanze dell’esercizio in corso che hanno generato nuova liquidità o, al contrario, assorbito quella esistente in apertura. Al fine di facilitare la compilazione del Rendiconto di cassa, in allegato al documento viene proposto un esempio dove si riflettono le considerazioni espresse nella risposta al quesito.

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