Entro fine anno la richiesta di applicazione della ritenuta ridotta degli agenti
Ad oggi ancora inattuate le semplificazioni introdotte dal DLgs. 175/2014
I sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (art. 25-bis del DPR 600/73).
Di regola, la ritenuta si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:
- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16 aprile 1983): in tale ipotesi, la ritenuta ...
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