Senza IVA le operazioni verso la branch appartenente a un Gruppo IVA UK
L’appartenenza di una delle sedi a un Gruppo IVA di un Paese terzo non spezza l’unitarietà del soggetto giuridico
A partire dal 1° gennaio 2021, le prestazioni di servizi effettuate tra due sedi secondarie, l’una in Italia e l’altra nel Regno Unito, dello stesso soggetto Ue sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, anche se la sede del Regno Unito aderisce a un Gruppo IVA UK.
È questo, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 314 dell’8 maggio 2023, con cui è stato esaminato il trattamento IVA delle prestazioni rese tra due stabili organizzazioni di una società di diritto tedesco.
La rilevante conclusione cui è pervenuta l’Agenzia discende dal fatto che un gruppo con un’impostazione simile a un gruppo IVA di un Paese extra-Ue, quale è ormai anche il Regno Unito a seguito della Brexit, non è equiparabile ad un Gruppo
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