Per le lettiere per gatti l’aliquota IVA può essere agevolata
Ieri, 11 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 379 e 380 in merito all’aliquota IVA applicabile alle lettiere per gatti, classificate alla voce 4401.3900 della Nomenclatura Combinata.
In base al chiarimento reso con la circ. n. 32/2010, si ribadisce che l’individuazione dell’aliquota corretta per i singoli beni dipende dall’accertamento tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane, che ne esamina la composizione e la qualificazione merceologica.
Tenuto conto di ciò, l’Agenzia rileva che il n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 stabilisce l’IVA al 10% per le cessioni aventi a oggetto la “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”. Inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 73 della L. n. 197/2022, solo per l’anno 2023, anche il pellet di cui al n. 98), della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/72, è soggetto all’imposta con l’aliquota ridotta.
In entrambi i casi esaminati, viene pertanto affermata l’applicabilità dell’IVA al 10% alla cessione delle lettiere per gatti “soltanto se riconducibile tra i prodotti di cui al citato n. 98) (compreso il pellet per l’anno 2023) ovvero se composta principalmente dai prodotti ivi indicati”, e ciò con riferimento sia al prodotto composto (al 99%) da granuli di legno tenero e all’1% da granuli di carbone vegetale, sia al prodotto composto al 100% da fibre vegetali ricavate da legno vergine compattate sotto forma di pellet.
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