Per il riciclaggio basta il dolo eventuale
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30245, depositata ieri, 12 luglio 2023, ha ribadito che integra il delitto di riciclaggio:
- sia la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’accertamento dell’illecita provenienza delle somme da altri ricavate, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso;
- sia la condotta di chi, sempre senza aver concorso nel delitto presupposto, depositi in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito.
Peraltro, ai fini dell’integrazione della fattispecie, rilevano anche operazioni che non siano volte ad impedire in maniera definitiva l’accertamento della provenienza del denaro, essendo sufficiente che lo rendano difficile in quanto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine illecita del bene non costituiscono l’evento del reato.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, infine, è da considerare che rileva anche il dolo eventuale, configurabile quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza illecita del denaro ricevuto.
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