Ai fini IVA le cessioni di contratti si considerano prestazioni di servizi
Con la sentenza n. 19945, depositata ieri, la Cassazione si è pronunciata, tra i vari profili esaminati, anche sulla possibilità di utilizzare il plafond IVA nel caso di cessione di un contratto di leasing immobiliare.
La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società per errata applicazione del regime di non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 alla cessione di un contratto di leasing.
In particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria, i contratti di leasing sono finalizzati all’acquisizione del bene e si considerano assimilati alle cessioni di beni.
Di conseguenza, nel caso della cessione di un contratto di leasing immobiliare non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, in virtù dell’espressa esclusione della cessione di beni immobili.
La posizione dell’Amministrazione finanziaria è stata fatta propria dal giudice di merito.
Secondo la Suprema Corte, il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che l’operazione avesse ad oggetto la cessione di beni immobili, in quanto tali esclusi dalla previsione di cui al suddetto art. 8.
Infatti, ribadisce la Corte di Cassazione, l’operazione eseguita dal ricorrente era relativa alla cessione di un contratto di leasing immobiliare e, ai sensi dell’art. 3 comma 2 n. 5) del DPR 633/72 costituiscono prestazioni di servizi “le cessioni di
contratti di ogni tipo ed oggetto”.
L’ampia formulazione normativa conduce a ritenere che tutte le cessioni di contratti siano da considerare prestazioni di servizi, anche ove abbiano ad oggetto una cessione di beni immobili e, conseguentemente, può trovare applicazione la previsione di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.
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