Testimonianza scritta rimessa al prudente apprezzamento del giudice
La prova può vertere su alcuni quesiti e senza che l’altra parte sia d’accordo
L’art. 7 del DLgs. 546/92 come modificato dalla L. 130/2022 ha introdotto un nuovo mezzo istruttorio tipico, disponendo che la Corte di Giustizia tributaria possa disporre la prova testimoniale scritta.
Tale prova è soggetta a una duplice delimitazione: può essere disposta nell’ipotesi in cui il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo fra le parti.
Si tratta di una disciplina ancora piuttosto incerta. Come evidenziato dalla giurisprudenza, il quarto comma dell’art. 7 sembra prevedere che la Corte di Giustizia tributaria possa disporre l’assunzione della prova testimoniale anche d’ufficio, mentre l’art. 257-bis c.p.c. – a cui l’art. 7 fa rinvio per le modalità di assunzione – disciplina esclusivamente l’ipotesi
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