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NOTIZIE IN BREVE

Assicurazioni con attività in Italia in regime di stabilimento e LPS con monitoraggio fiscale

/ REDAZIONE

Martedì, 14 novembre 2023

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Con la risoluzione n. 62, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sugli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 1 del DL 167/90 di una compagnia di assicurazione non residente autorizzata allo svolgimento dell’attività in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi (LPS).

L’art. 1 del DL 167/90 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 comma 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3 comma 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 comma 5 lett. i) del DLgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati di cui all’art. 31 comma 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, ovvero in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
In sostanza, laddove l’accredito dall’estero di flussi relativi a redditi di capitale di natura assicurativa avvenga su un conto detenuto presso un intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei predetti redditi è esonerata dalla rilevazione, ai sensi dell’art. 1 del DL 167/90, del trasferimento relativo alle suddette somme.

Diversamente, laddove l’accredito dei redditi avvenga presso il circuito bancario e finanziario estero, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli ordinari obblighi di rilevazione previsti dall’art. 1 del DL 167/90, nell’ottica di tutela dell’attività di controllo.

Inoltre, le imprese di assicurazioni estere sono tenute a rilevare, in ogni caso, i trasferimenti verso l’estero quali, ad esempio, il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio delle polizze assicurative, indipendentemente dalla circostanza che i suddetti flussi siano riferiti ad operazioni fiscalmente rilevanti.
L’esonero dalla segnalazione all’Amministrazione finanziaria è riconosciuto nel presupposto che i trasferimenti transfrontalieri si riferiscono a flussi fiscalmente rilevanti, in quanto redditi assoggettati a tassazione sostitutiva da parte di un intermediario residente.

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