Certificato medico cartaceo solo in casi eccezionali per il marittimo in malattia
Con il messaggio n. 4010/2023, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito alcune indicazioni in merito agli adempimenti a carico del lavoratore marittimo durante gli eventi di malattia indennizzati ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DL 76/2013.
Innanzitutto, si precisa che il certificato di malattia può essere inviato esclusivamente in modalità telematica. In via eccezionale, può essere presentata la certificazione cartacea in originale, fatte salve le verifiche del caso da parte dell’INPS.
L’invio del certificato deve essere obbligatoriamente effettuato entro 2 giorni dal suo rilascio e non è consentita l’erogazione dell’indennità in assenza dell’originale della certificazione medica cartacea.
Inoltre, il lavoratore marittimo in malattia ha l’onere di accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo. Eventuali variazioni dell’indirizzo di reperibilità dovranno essere comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale www.inps.it.
Infine, nel messaggio vengono fornite alcune indicazioni sull’ipotesi in cui il marittimo in stato di malattia sbarcato in Italia intenda recarsi all’estero.
In tal caso, il lavoratore dovrà sottoporsi a una visita presso l’Unità operativa medico legale competente, per ottenere la preventiva autorizzazione al trasferimento in Paesi dell’Unione europea, al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento, nonché possibili aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.
Se l’assicurato privo di autorizzazione si reca comunque all’estero, l’INPS provvederà alla sospensione dell’indennità.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41