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Lunedì, 7 luglio 2025

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Per il licenziamento necessaria la concreta esistenza della politica di contenimento dei costi

/ REDAZIONE

Mercoledì, 15 novembre 2023

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Nel contesto di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro, nel caso in cui la ragione organizzativa e/o produttiva del recesso addotta dal datore di lavoro risulti collegata a una politica di riduzione dei costi, occorre che tale ragione sia valutata nella sua concreta esistenza ed entità. Infatti, oltre alla sussistenza di un nesso di causalità tra la ragione addotta dal datore di lavoro alla base del recesso e la soppressione del posto di lavoro, ai fini della legittimità del licenziamento deve altresì essere rispettato il principio della effettività della predetta ragione economica.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31660 pubblicata ieri, 14 novembre 2023.

Nel caso di specie una Fondazione artistica aveva licenziato il lavoratore con ruolo di sesto violoncello, sostenendo che la soppressione della sua posizione lavorativa costituiva una misura necessaria per il ripianamento del deficit di bilancio.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come nella sentenza impugnata la Corte d’Appello non avesse indicato gli elementi da cui dedurre la necessità di ridurre, nello specifico, proprio i costi legati alla posizione del lavoratore poi licenziato, rilevando un difetto di motivazione in merito alla necessità di conseguire un risparmio di spesa in relazione a un determinato settore e non a un altro.

Infatti, seppur costituisca una scelta insindacabile del datore di lavoro quella di procedere con una politica di riduzione o di contenimento dei costi, lo stesso deve allegare le ragioni per le quali la decisione di recedere dal rapporto abbia riguardato un determinato lavoratore piuttosto che un altro con ruoli comparabili, ragioni che allo stesso modo, in sede di giudizio, devono essere puntualmente accertate nella loro effettività.


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