La ricarica dell’auto elettrica è deducibile all’80% per l’agente
Secondo l’Agenzia, l’energia elettrica effettivamente destinata all’alimentazione dell’auto rientra nel carburante per autotrazione
In relazione all’auto elettrica di un agente di commercio, la spesa sostenuta per l’energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica dell’auto è deducibile in misura pari all’80%, trovando applicazione l’art. 164 del TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 477 di ieri.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 164 comma 1 del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati in tale articolo e utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili, solo se rientranti in una delle fattispecie previste, nella misura del 20% relativamente ai veicoli non esclusivamente strumentali. Tale percentuale ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41