La conoscenza degli atti di frode esclude la prededucibilità professionale
La parziale rappresentazione della situazione patrimoniale lede il voto dei creditori
La Cassazione, con l’ordinanza n. 35489 di ieri, ha sintetizzato lo stato dell’arte della giurisprudenza di legittimità sul tema della prededucibilità dei crediti per prestazioni professionali rese in preparazione dell’ammissione al concordato preventivo, oltre che della loro stessa ammissibilità al passivo concordatario o del successivo fallimento (o liquidazione giudiziale).
La vicenda esaminata si è incardinata in vigenza del RD 267/42 e, ai fini della prededucibilità, il riferimento normativo è quello dell’art. 111 comma 2 del RD 267/42, secondo il quale sono considerati crediti prededucibili “... quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”. Una disposizione sostanzialmente diversa da quella di cui all’art. 6 del DLgs 14/2019,
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