Obbligati alla registrazione degli atti autenticati i titolari di sportello dell’automobilista
Il soggetto (titolare di ditta individuale) che svolge attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e ha abilitato presso il suo studio sia lo sportello telematico dell’automobilista (STA), sia lo sportello telematico del diportista (STED), e nella propria attività gestisce pratiche amministrative relative alla nautica da diporto, in larga parte rappresentate da passaggi di proprietà di unità superiori ai 10 metri e, quindi, soggetti a iscrizione nei pubblici registri, rientra tra i soggetti che, in quanto assimilati al “pubblico ufficiale”, sono obbligati alla registrazione degli atti da essi “redatti, ricevuti o autenticati” (che siano soggetti a obbligo di registrazione ai sensi del DPR 131/86).
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 8 pubblicata ieri
L’Amministrazione finanziaria ricorda, infatti, che l’art. 7 del DL 223/2006, nell’abolire l’obbligo di autentica notarile sui passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (tra i quali rientrano le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 10 metri di cui si tratta nell’interpello) estende la possibilità di effettuare l’autentica delle sottoscrizioni ai titolari di sportelli telematici dell’automobilista (STA), come il soggetto che ha proposto l’istanza di interpello.
Posto che anche la Corte di Cassazione penale (Cass. 20 giugno 2018 n. 45299) ha stabilito espressamente che “il titolare dell’agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto «sportello telematico dell’automobilista» (STA) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell’intero iter che sfocia nella produzione dei documenti previsti” dal DPR 358/2000, si deve concludere che, rivestendo tale qualifica, tale soggetto sia obbligato anche a chiedere la registrazione degli atti da esso autenticati, come imposto dall’art. 10 del DPR 131/86.
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