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In caso di retrocessione dell’immobile espropriato, base imponibile del registro pari all’indennità

/ REDAZIONE

Venerdì, 12 gennaio 2024

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In caso di retrocessione convenzionale dell’immobile espropriato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 327/2001) la base imponibile dell’imposta di registro va comunque definita ai sensi dell’art. 44 comma 2 del DPR 131/86, ed è, quindi, pari all’indennità dovuta per la retrocessione medesima.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate non può procedere alla rettifica della base imponibile (individuata dal contribuente nel valore dell’indennità) sulla base del valore venale “in ragione dell’incongruità dell’indennità di retrocessione rispetto alla stima dell’immobile”.

Lo ribadisce la Cassazione con una sentenza depositata ieri (Cass. 11 gennaio 2024 n. 1187) che enuncia il medesimo principio di diritto espresso poco più di un anno fa dal medesimo Collegio (Cass. 11 novembre 2022 n. 33286, si veda “Retrocessione di immobili espropriati con registro legato all’indennità” del 12 novembre 2022).

La pronuncia fa riferimento alla situazione contemplata dall’art. 46 del DPR 327/2001, in base al quale, dopo il decorso di 10 anni dal decreto di esproprio senza che l’opera pubblica sia stata realizzata o cominciata, l’espropriato può chiedere l’accertamento della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente restituzione del bene espropriato, con pagamento di una somma a titolo di indennità.

Secondo la Corte di Cassazione, nella definizione della base imponibile dell’imposta di registro applicabile alla retrocessione, deve trovare applicazione la stessa regola generale definita dall’art. 44 comma 2 del DPR 131/86 per l’espropriazione, che fa riferimento all’ammontare dell’indennizzo. Si tratta, infatti, di una norma speciale destinata ad operare “in senso omnicomprensivo per ogni tipo di trasferimento coattivo disposto nell’ambito del complesso fenomeno dell’espropriazione per pubblica utilità”.

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