L’ammissione di un credito al passivo non ha efficacia fuori dal fallimento
Il fatto che sia ammesso un credito da finanziamento abusivo non preclude l’azione risarcitoria del curatore contro l’istituto finanziario
Secondo la Cassazione n. 11155/2024, l’ammissione al passivo fallimentare del credito bancario non preclude la possibilità del curatore di esercitare, in sede ordinaria, un’azione risarcitoria contro l’istituto di credito per il finanziamento abusivo nei confronti dell’impresa.
Ai sensi dell’art. 96 comma 6 del RD 267/42: “Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”.
I provvedimenti adottati in sede di accertamento del passivo non acquistano, infatti, efficacia di cosa giudicata, ma spiegano effetti preclusivi interni alla procedura, ove la domanda ex art. 93 del RD 267/42 risulta orientata solo al riparto dell’attivo