Domanda prenotativa con verifica dell’attività idonea alla redazione del piano
Se si intende ottenere la concessione del termine massimo, sarà necessario arricchire il ricorso di ogni dato utile atto a giustificare la richiesta
Secondo il Tribunale di Larino del 27 maggio 2024, in presenza di una domanda “in bianco” ex art. 44 del DLgs. 14/2019 (CCII), la concessione del termine per il successivo deposito della documentazione necessaria ai fini dell’accesso a uno strumento di regolazione della crisi presuppone una valutazione del Tribunale formale e sostanziale.
L’art. 44 del CCII costituisce l’evoluzione della domanda con riserva di cui al previgente all’art. 161 comma 6 del RD 267/42. Quest’ultima norma prevedeva la possibilità per il debitore in crisi di richiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161 del RD 267/42 entro un termine fissato ...