La consecutio tra procedure non incide sui soci illimitatamente responsabili
Gli effetti del concordato preventivo riguardano solo l’impresa e non le obbligazioni dei soci
L’art. 256 del DLgs. 14/2019 (CCII) dispone che la sentenza che dichiara l’apertura della procedura nei confronti di una società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni, produce l’apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili e, nel contempo, sancisce che la liquidazione giudiziale dei soci non può essere dichiarata decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata.
Ciò premesso, appare lecito interrogarsi se, in ipotesi di consecuzione tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale, il termine annuale di “liberazione” del socio dalla responsabilità illimitata per lo scioglimento o cessazione ...
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