Processi automatizzati di scoring creditizio da spiegare per il trattamento dati
Su richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento deve chiarire la logica sottostante; diritto di accesso con portata ampia
Il trattamento dei dati personali all’interno di un processo decisionale automatizzato di scoring creditizio è lecito, a condizione che il titolare del trattamento chiarisca, su richiesta dell’interessato, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali di tale interessato al fine di ottenerne un profilo di solvibilità; se le citate informazioni contengono dati di terzi protetti dal GDPR, o segreti commerciali, il titolare dovrà comunicare tali dati all’autorità di controllo o al giudice competente, che deciderà in merito all’eventuale divulgazione.
Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza di ieri, 27 febbraio 2025, relativa alla causa C-203/22, in ...
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