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Accesso «immediato» all’IVA di gruppo per la società neocostituita beneficiaria della scissione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 aprile 2025

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Con la risposta a interpello n. 121 di ieri, 29 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato gli effetti di un’operazione di riorganizzazione aziendale che coinvolgeva una società controllata aderente al regime di liquidazione IVA di gruppo.

Nel 2024, la suddetta società aveva realizzato una scissione parziale proporzionale con attribuzione di parte del proprio patrimonio a una beneficiaria di nuova costituzione.
Prima dell’operazione straordinaria, la capogruppo controllava la scissa per l’80% e, a seguito della riorganizzazione, sia la scissa che la beneficiaria neocostituita risultavano controllate dalla capogruppo per la medesima percentuale dell’80%.

La capogruppo chiedeva quindi se fosse possibile includere la beneficiaria nella liquidazione IVA consolidata già a partire dal 2025, prescindendo dal requisito previsto dall’art. 2 del DM 13 dicembre 1979, secondo cui il controllo sulla società deve essere esercitato almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente all’ingresso nella procedura.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che la ratio di tale disposizione è quella di evitare l’accesso all’IVA di gruppo a società che solo occasionalmente e temporaneamente sono fra loro vincolate, ha confermato la possibilità di includere la società neocostituita già dal 2025, indipendentemente dalla sussistenza del vincolo temporale, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna interruzione del controllo.

Nel caso in esame, infatti, il reale perimetro dell’IVA di gruppo non risultava sostanzialmente modificato dall’operazione di scissione. Viene rilevato, in particolare, che la beneficiaria neocostituita era succeduta nella parte di patrimonio trasferita con l’operazione straordinaria, proseguiva l’attività commerciale della scissa, e, al pari di quest’ultima, risultava controllata dalla capogruppo per una percentuale superiore al 50% del proprio capitale.

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