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In Gazzetta le regole antiriciclaggio per gli operatori non finanziari che trasportano contante

/ REDAZIONE

Mercoledì, 25 giugno 2025

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Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sono stati pubblicati due provvedimenti della Banca d’Italia, datati entrambi 16 giugno 2025, su antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela destinati agli operatori non finanziari gestori del contante.

Il primo provvedimento, in particolare, reca disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’art. 8 del DL 350/2001 nonché sull’organizzazione, le procedure e i controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco. Si ricorda infatti che l’art. 8 citato, al comma 2-bis, prevede che gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia, che col provvedimento in esame disciplina l’adempimento, dettando:
- i requisiti di iscrizione;
- lo schema della domanda di iscrizione;
- i presidi organizzativi e i controlli interni che gli operatori devono adottare in materia antiriciclaggio.

Il secondo provvedimento invece contiene le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco ed è suddiviso in otto parti:
- criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- obblighi di adeguata verifica;
- obblighi semplificati di adeguata verifica;
- obblighi rafforzati di adeguata verifica;
- esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi;
- astensione;
- obblighi di conservazione;
- disposizioni finali.

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