IVA al 22% sulle riparazioni di protesi acustiche
Le prestazioni di riparazione di protesi acustiche non possono beneficiare dell’aliquota IVA del 4% e scontano quindi l’aliquota ordinaria del 22%.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 8 di ieri.
Le disposizioni di riferimento sono:
- il n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, la quale prevede l’aliquota del 4% per gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
- il n. 41-quater) della medesima Tabella, che prevede l’agevolazione, in generale, per “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, tali disposizioni fanno riferimento alla sola cessione degli apparecchi, mentre le riparazioni degli stessi non possono ricomprendersi in alcuna delle voci della Tabella. Inoltre, già con la circolare ministeriale n. 87 del 24 dicembre 1987, la riparazione di protesi acustiche era stata ricondotta tra le prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota ordinaria.
A conferma di tale impostazione, viene richiamata anche la risoluzione n. 306/2002, secondo cui l’aliquota ridotta del 4% prevista per le prestazioni di adattamento dei veicoli per disabili non si estende alle riparazioni degli stessi.
L’aliquota in parola non può neppure applicarsi in forza dell’art. 16 comma 3 del DPR 633/72, secondo cui “per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni (...) l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti (...)”.
Nel concetto di “produzione” richiamato, infatti, rientrano le lavorazioni dei beni quali il montaggio, l’assiemaggio, l’adattamento ad altri beni, le trasformazioni e le modificazioni, ma non le riparazioni, che attengono, invece, a una fase successiva rispetto alla produzione del bene (C.M. n. 43/75).
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