Non abusive le operazioni propedeutiche all’applicazione del forfetario
La rimozione delle cause ostative è consentita se ha effetti sostanziali
I contribuenti interessati all’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono verificare, oltre alla presenza dei requisiti per l’accesso, anche l’assenza delle numerose cause ostative individuate dall’art. 1 comma 57 della L. 190/2014; ad esempio, rimangono esclusi dal regime agevolato i soggetti che, contemporaneamente all’attività d’impresa, arti o professioni:
- partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Diversamente dalla partecipazione ...
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