Trattamento integrativo speciale anche per i primi 9 mesi del 2026
Il Ddl. di bilancio 2026 ripropone la misura per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, il Ddl. di bilancio 2026 proroga anche per i primi 9 mesi del prossimo anno il trattamento integrativo speciale.
Il trattamento integrativo speciale consiste in una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, da riconoscere ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
In merito, si ricorda che tra i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, rientrano quelli degli:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari; lett. a);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari; lett. b);
- esercizi di cui alle lett. a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (lett. c);
- esercizi di cui alla lett. b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (lett. d).
Più in particolare, il trattamento integrativo speciale riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato (appartenenti ai suddetti settori) che sono titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
Come per lo scorso anno (cfr. art. 1 commi 395 - 398 della L. 207/2024), il trattamento integrativo previsto dal Ddl. di bilancio 2026 riguarda solo i primi 9 mesi del 2026. Nel dettaglio, le prestazioni che possono dare diritto alla somma aggiuntiva del 15% devono necessariamente collocarsi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026.
Tuttavia, come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. 26/2023, 5/2024 e 4/2025), l’erogazione può avvenire anche in un momento successivo al 30 settembre, ma sempre entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Tale aspetto dovrebbe poter essere valido anche per il trattamento integrativo speciale del 2026, stante la disciplina sostanzialmente identica a quella degli anni scorsi.
Tale trattamento, come previsto espressamente dalla norma, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.
Il Ddl. di bilancio 2026 prevede inoltre che sarà il datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) a provvedere al riconoscimento del trattamento integrativo speciale, dietro però richiesta del lavoratore. Il lavoratore dovrà infatti avere cura di presentare al proprio datore di lavoro tale richiesta attestando per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025.
Il sostituto di imposta potrà recuperare il credito maturato per effetto del riconoscimento del trattamento integrativo speciale mediante compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Successivamente, il datore di lavoro dovrà indicare le somme erogate nella Certificazione Unica (CU 2027 per le somme erogate nel 2026).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41