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FISCO

L’uso promiscuo non rileva se i locali sono divisi da una porta

Occorre verificare nei fatti l’agevole possibilità di comunicazione interna fra gli ambienti

/ Rebecca AMATO

Martedì, 28 ottobre 2025

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In tema di accesso in un locale a uso promiscuo con l’abitazione occorre che l’autorizzazione specifichi i gravi indizi di evasione.
L’uso promiscuo ricorre non soltanto se gli ambienti sono contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogni qual volta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi.
A tale fine la sola porta di collegamento tra l’abitazione e i locali in cui si svolge l’attività professionale non fa sorgere il requisito dell’uso promiscuo.
A tale conclusione è giunta la Cassazione con l’ordinanza n. 28338 del 25 ottobre 2025.

Si rammenta che l’accesso presso il contribuente ai fini della verifica fiscale è un’attività invasiva che è regolamentata dagli artt. 33 del DPR 600/73, 52 del DPR 633/72 e 12 della L. 212/2000.
L’accesso nei locali domiciliari non richiede solo l’autorizzazione del PM, ma altresì la presenza dei gravi indizi di evasione.
Quindi, ex ante occorre un prudente apprezzamento dei gravi indizi di evasione ai fini del rilascio dell’autorizzazione (Cass. 20 marzo 2009 n. 6836), ragione che giustifica, ex post, un controllo sui medesimi, la cui mancanza determina l’inutilizzabilità dei dati acquisiti (Cass. 4 novembre 2008 n. 26454).

Invece, per l’accesso presso i locali adibiti anche ad abitazione, occorre l’autorizzazione del PM che non deve contenere i gravi indizi di evasione (Cass. 11 aprile 2008 n. 9611).
La giurisprudenza ha stabilito che l’uso promiscuo del locale si realizza se la possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi (Cass. 6 ottobre 2020 n. 21411 e Cass. 21 febbraio 2023 n. 5331).

Con la pronuncia in commento i giudici di legittimità, riprendendo tale orientamento, hanno stabilito che la sola presenza di una porta di comunicazione non integra gli elementi del locale promiscuo, quale estensione del domicilio ai fini della necessità della previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Occorre, infatti, verificare e valutare se vi sia un’agevole comunicazione fra gli ambienti, che si misura nella facilità di trasportare i documenti contabili nelle stanze dell’abitazione.
Sicché, spiega la Cassazione, il collegamento attraverso una scala stretta e ripida potrebbe non essere considerato agevole a tale fine.

Tale sindacato è rimesso sempre alla valutazione del giudice di merito, previo riscontro dell’esistenza del collegamento fisico fra i due ambienti, dando prevalenza a quanto riferito nel PVC.
In ogni caso il contribuente può con ulteriore documentazione, anche catastale, fornire prova a supporto della sua tesi ai fini della verifica sul requisito della promiscuità dei locali.

Nuova normativa con più garanzie

Ricordiamo che l’art. 13-bis del DL 84/2025 ha modificato l’art. 12 della L. 212/2000 intervenendo in tema di motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso.
Per gli atti di autorizzazione e i processi verbali redatti successivamente al 2 agosto 2025, occorre che siano espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso presso i locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.

Nel futuro, quindi, la verifica ex post di tale circostanza potrebbe avere finanche maggiore peso rispetto alla verifica sul requisito di promiscuità.
Infatti, la mancanza della motivazione specifica che giustifica l’accesso presuppone certamente la verifica sulla valutazione della promiscuità del locale professionale all’abitazione.

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