Per l’esenzione IVA sui servizi alle consorziate si guarda al pro rata del triennio precedente
Con la risposta a interpello n. 92 dell’8 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle condizioni per l’applicazione del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 2 del DPR 633/72, riguardante le prestazioni rese da un consorzio nei confronti delle relative consorziate.
Il caso specifico attiene a una fondazione che opera nel settore socio-sanitario (gestione di centri per anziani) e che, insieme ad altre fondazioni, ha scelto di costituire un consorzio cui affidare alcuni servizi comuni.
L’Agenzia ricorda che la ratio del regime di esenzione in parola risiede nell’esigenza di evitare che i consorziati che svolgono attività esenti, ove decidano di esternalizzare ai consorzi i servizi necessari a tali attività (es. servizi amministrativi, gestione della contabilità, formazione del personale, ecc.) vengano penalizzati dall’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti (cfr. circ. n. 5/2011).
In particolare, ai fini dell’esenzione, occorre che:
- il consorzio sia costituito in via prevalente da consorziati con pro rata di detraibilità non superiore al 10%;
- l’attività svolta dal consorzio verso consorziati con pro rata superiore a detta percentuale, o a favore di terzi, non superi il 50% del volume d’affari dell’ente;
- il pro rata inferiore al 10% sussista in relazione al triennio solare precedente a quello in cui l’operazione è effettuata (si guarda, a tal fine, alla percentuale media del triennio);
- i corrispettivi dovuti dai consorziati al consorzio non superino i costi imputabili alle prestazioni medesime.
L’Agenzia non si pronuncia, tuttavia, in merito alla sussistenza dei requisiti per l’esenzione nell’ipotesi, prospettata dall’istante, in cui una delle consorziate sia stata costituita da meno di tre anni.
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