Il mancato rilascio della casa da parte del conduttore non è «forza maggiore»
Non ci sono i requisiti di non imputabilità, imprevedibilità e inevitabilità se l’immobile era già locato al momento dell’acquisto
Con l’ordinanza n. 12466, depositata ieri, la Cassazione ha ripreso alcuni principi interessanti in materia di agevolazione “prima casa”.
In primo luogo, viene ribadito che il mancato rilascio, ad opera del conduttore, dell’immobile (locato, al momento del rogito) acquistato con l’agevolazione prima casa, non impedisce la decadenza dall’agevolazione in caso di mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato nei 18 mesi dal rogito.
In secondo luogo, viene precisato che, ove in atto sia stato espresso l’impegno al trasferimento della residenza entro 18 mesi dal rogito non è possibile, successivamente, sostenere la spettanza del beneficio in base ad altre condizioni non dichiarate al momento del rogito, come ...
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