Rimborso IVA negato per il contributo erogato senza aspettativa di incremento delle vendite
Con la sentenza n. 14049 depositata ieri, 22 maggio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla distinzione fra spese di pubblicità e spese di rappresentanza ai fini del rimborso dell’IVA.
Il caso in esame riguarda la qualificazione della somma versata da una nota società operante nel settore del luxury come contributo alle spese di organizzazione di un evento mondano. Tale contributo è stato destinato, in parte, a ospitare i clienti più facoltosi perché assistessero all’esposizione di gioielli preziosi commercializzati dalla società e, in parte, alla realizzazione di un’opera di restauro della dimora storica in cui è stato organizzato l’evento.
Coerentemente con la giurisprudenza Ue in materia di detrazione dell’IVA per costi pubblicitari (Corte di Giustizia 25 novembre 2021 causa C-334/20), la Suprema Corte ribadisce che “il criterio discretivo tra le spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti”, atteso che le prime sono sostenute per accrescere l’immagine della società e le possibilità di sviluppo, “senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite”, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi commercializzati (Cass. nn. 10440/2021 e 16812/2014). Pertanto, in assenza di un potenziale ritorno commerciale, le spese – come quelle di sponsorizzazione – non possono essere considerate “di pubblicità” (Cass. nn. 10914/2015 e 5720/2016).
Nel caso di specie, si è rilevato come la strategia sottesa alla realizzazione delle operazioni sia definita dalla disposizione ex art. 120 del DLgs. 42/2004, secondo cui rientra nella “sponsorizzazione di beni culturali” ogni contributo erogato per l’attuazione di iniziative in ordine alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere, in via generale, l’immagine o l’attività del soggetto erogante.
Per le suddette ragioni, la Cassazione conferma il diniego del rimborso dell’IVA in relazione alla somma versata dalla società poiché riconducibile tra le spese di rappresentanza.
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