Per l’omessa fatturazione il mediatore deve dimostrare la gratuità della prestazione
Il mediatore può rinunciare alla provvigione, ma la contabilità deve essere coerente
L’art. 1755 c.c. dispone che il mediatore abbia diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
Tuttavia, in linea teorica, il mediatore può rinunciare al diritto di percepire la provvigione che dovrebbe corrispondergli il proprietario e percepire le somme solamente dal locatario: è sufficiente un accordo fra le parti.
Il discorso cambia nel caso in cui, a fronte di un’operazione di intermediazione, della mancata fatturazione della prestazione e della conseguente contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente non fornisca la prova della gratuità della prestazione.
È il caso analizzato dalla Corte di Giustizia tributaria Liguria del 25 luglio 2023 n. 540/3/23.
La fattispecie riguardava una società ...
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