Approccio look through necessario per il trattamento IVA delle cripto-attività
Occorre una valutazione sostanziale degli asset che prescinda dalla denominazione dello strumento
La corposa circolare n. 30, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 27 ottobre, ha fornito numerosi chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle cripto-attività, dedicando spazio anche ai profili relativi all’imposizione indiretta.
A differenza di quanto accade per le imposte sui redditi, in ambito IVA non sussistono specifiche disposizioni concernenti tali strumenti, ragion per cui si è reso necessario il ricorso alla “best practice internazionale”. Oltre al Rapporto OCSE del 12 ottobre 2020, alle Linee guida del Comitato IVA, e alla giurisprudenza unionale, l’Amministrazione finanziaria ha fatto anche riferimento al comportamento degli altri Stati membri, così da delineare “principi generali condivisi” e ridurre la disparità di trattamento
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