Nelle agenzie di sicurezza aderenti a Federpol retribuzioni in aumento solo nel 2026
Lo scorso 14 gennaio Federpol (come parte datoriale) e Fesica-Confsal (in rappresentanza dei lavoratori) hanno sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare scaduto il 31 dicembre 2022. Tale CCNL era stato rinnovato fino al 31 dicembre 2025 con Accordo del 7 dicembre 2022 con l’introduzione di alcune nuove misure tra cui nuovi minimi retributivi aventi decorrenza gennaio 2023 e luglio 2024. La nuova disciplina scadrà il 31 dicembre 2027.
Sono previsti nuovi valori della paga base conglobata con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026. Per quanto concerne gli importi da applicare dalla busta paga del mese di gennaio le Parti hanno tuttavia confermato i valori già in essere da luglio 2024 in virtù del citato Accordo 7 dicembre 2022.
Di seguito gli importi confermati dal periodo paga in corso e i nuovi importi che diverranno applicabili tra 12 mesi:
- da gennaio 2025: liv. Q, 1.922 euro; liv. 1, 1.742 euro; liv. 2, 1.552 euro; liv. 3, 1.462 euro; liv. 4S, 1.422 euro; liv. 4, 1.362 euro; liv. 5S, 1.302 euro; liv. 5, 1.262 euro; liv. 6, 1.202 euro; liv. 7. 1.122 euro.
- da gennaio 2026: liv. Q, 1.950 euro; liv. 1, 1.770 euro; liv. 2, 1.580 euro; liv. 3, 1.490 euro; liv. 4S, 1.450 euro; liv. 4, 1.390 euro; liv. 5S, 1.330 euro; liv. 5, 1.290 euro; liv. 6, 1.230 euro; liv. 7, 1.150 euro.
In tema di assistenza sanitaria integrativa, prevista l’iscrizione al fondo MutualMed (in sostituzione del precedente Fondo FASS) per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), compresi anche apprendisti e collaboratori; la contribuzione è stata fissata in 12 euro mensili, di cui 10 a carico del datore di lavoro e 2 a carico del lavoratore. Si segnala che i datori di lavoro che omettano il versamento delle relative quote sono tenuti a corrispondere a ciascun lavoratore un importo mensile pari a 25 euro a titolo di elemento distinto della retribuzione (EDR).
Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell’Accordo.
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