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NOTIZIE IN BREVE

Previdenza: modalità di redazione dei bilanci tecnici da parte di Casse ed Enti gestori

/ REDAZIONE

Giovedì, 8 aprile 2010

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È stata pubblicata oggi, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la lettera circolare del 16 marzo 2010, alla scopo di fornire indicazioni in merito alle modalità di redazione dei bilanci tecnici da parte delle Casse e degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e pervenire a una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione.
La circolare, che tiene conto di quanto emerso nel corso degli incontri tecnici svolti per risolvere le incertezze interpretative su alcune disposizioni del DI 29 novembre 2007, specifica che, ai fini della redazione del bilancio sulla base dei criteri e parametri standard, le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) del DI citato si intendono soddisfatte a condizione che: il contingente dei contribuenti evolva in base al tasso di variazione dell’occupazione complessiva e il reddito medio imponibile evolva, in termini reali, sulla base del tasso di sviluppo della produttività.
In merito invece alla definizione del tasso di rendimento del patrimonio nel bilancio tecnico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del DI 29 novembre 2007, esso non può superare il tasso adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo. La circolare spiega che, tuttavia, in sede di incontri tecnici, si è convenuto che il criterio di prudenzialità richiamato dal citato art. 3, nonché la reale situazione dei mercati finanziari, suggeriscono di adottare un tasso di rendimento sensibilmente inferiore al limite massimo indicato.
Per quanto riguarda poi la definizione dei costi di gestione, la circolare precisa che nella redazione del bilancio si adottano i seguenti criteri:
- costi diretti connessi con la gestione del patrimonio, la cui incidenza, compresi gli eventuali costi di selezione dei gestori professionali, va ricompresa nell’ambito della valutazione del tasso di rendimento;
- spese per il funzionamento della Cassa al netto delle voci di cui al punto precedente, da evidenziare nei prospetti previsti nel DI 29 novembre 2007 nella voce “spese di gestione”.
Si tratta di una distinzione finalizzata a una migliore comprensione dell’andamento dei costi.
Riguardo, infine, le prestazioni non pensionistiche erogate, a esse è data separata evidenza a soli fini informativi. Nel caso siano in vigore specifiche contribuzioni per il finanziamento di tali prestazioni, le stesse dovranno essere riportate nello stesso allegato. (Redazione)

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