«Testa di legno» sempre responsabile per la sottrazione delle scritture contabili
Ciò è conseguenza del diretto e personale obbligo di tenuta e conservazione
L’amministratore “di diritto” di una società non può essere condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per il semplice fatto di aver accettato l’incarico, essendo necessaria la prova della sua consapevolezza in ordine all’attività illecita posta in essere dall’amministratore “di fatto”. Lo stesso, di contro, è sempre responsabile della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili. La sentenza 19 maggio 2010 n. 19049 della Corte di Cassazione ricostruisce in questi termini la responsabilità della c.d. “testa di legno” ovvero dell’amministratore di diritto che risulti esautorato dei propri poteri a vantaggio di altro soggetto che, in concreto, gestisce la società. L’attività di gestione, ...
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