Per la detrazione IVA, non sempre bisogna possedere la fattura d’acquisto
Il possesso costituisce requisito essenziale solo se il debitore d’imposta è il cedente/prestatore
La Corte di Giustizia, con la sentenza 30 settembre 2010, relativa alla causa C-392/09, ha esaminato il requisito del possesso della fattura d’acquisto ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione IVA.
Nei casi tassativamente previsti, il cedente/prestatore è il soggetto passivo dell’operazione, mentre debitore d’imposta è il cessionario/committente. La traslazione dell’obbligo impositivo in capo a quest’ultimo soggetto (si pensi, a titolo di esempio, alle prestazioni di servizi rese nell’ambito dei subappalti edili) consiste nella c.d. “integrazione” della fattura, cioè nell’indicazione dell’IVA dovuta, calcolata in base all’aliquota prevista per il bene/servizio ricevuto. Il cessionario/committente, debitore d’imposta, ...
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