Risarcimento del danno al professionista con ritenuta
Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche il rimborso delle spese processuali concorre a formare il reddito
Con una nota del 28 settembre 2010 (prot. 954-131148/2010), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le somme liquidate, a seguito di una sentenza, ad un professionista che aveva agito per inadempimento contrattuale sono soggette a ritenuta in quanto si tratta di proventi sostituitivi del reddito di lavoro autonomo.
L’Agenzia conferma sostanzialmente l’orientamento che aveva già espresso con la risoluzione n. 356 del 7 dicembre 2007, non solo con riferimento al risarcimento del danno, ma anche con riferimento al rimborso delle spese processuali.
Vale quindi la pena di riepilogare brevemente i termini della questione.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di ...
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