Deducibilità dei contributi di previdenza complementare: le regole dell’Agenzia
La ris. 131 illustra come utilizzare il plafond maturato nei primi 5 anni d’iscrizione dei lavoratori di prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007
Con la risoluzione n. 131 di ieri, 27 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (la data di entrata in vigore del DLgs. n. 252/2005) potranno portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza complementare, un plafond contributivo maturato nei primi 5 anni d’iscrizione ai fondi.
Preliminarmente, l’Agenzia ricorda che l’art. 8, comma 4 del citato DLgs. n. 252/2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi – anche aziendali – alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del ...
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