Stato d’insolvenza configurabile anche per un singolo debito
È una situazione oggettiva dell’imprenditore che consiste nell’incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni con ordinari mezzi di pagamento
Una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 576 del 15 gennaio 2015) ha chiarito che lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore a fare fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che anche solo un inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva.
Nel caso di specie, impugnando la sentenza di Appello (che confermava la decisione del primo grado), la società fallita ha contestato la pronuncia di fallimento perché basata su un unico debito, peraltro provvisorio, in quanto fondato su ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. Tale norma, si ricorda, autorizza il giudice a ordinare, in corso di causa, il pagamento di somme non contestate: durante la pendenza del giudizio, ...