Nella dichiarazione infedele riduzione di un terzo senza limite del 3%
Il dato normativo induce ad affermare che l’unico requisito per l’applicazione della riduzione sia il limite dei 30.000 euro di evasione
A seguito della riforma apportata dal DLgs. 158/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016 e applicabile retroattivamente per effetto del favor rei, è stata, sotto diversi aspetti, modificata la sanzione da dichiarazione infedele.
Le innovazioni non hanno riguardato solo la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA, ma anche quella dei sostituti d’imposta.
In armonia con le linee generali della riforma, è stata diminuita l’ipotesi “base”, infatti la sanzione non è più dal 100% al 200% dell’imposta, ma dal 90% al 180%.
Poi, in presenza di condotte fraudolente o di simulazione, è previsto l’aumento della metà.
Bisogna ora focalizzare l’attenzione su un aspetto di estrema importanza, riguardante la riduzione di un terzo della sanzione.
L’art. 1 comma ...
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