Il consolidato continua anche con la casa madre estera controllante diretta
La cessione della partecipazione nella consolidata italiana da parte della stabile alla casa madre Ue non interrompe la tassazione di gruppo
A seguito delle innovazioni sulla disciplina della tassazione di gruppo ad opera del DLgs. 147/2015, è stata prevista la possibilità di includere nel consolidato nazionale – in qualità di consolidate – le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati Ue ovvero in Stati SEE, eliminando l’obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare (cfr. art. 117 comma 2 del TUIR).
Fino al 7 ottobre 2015, pertanto, la stabile organizzazione di un soggetto non residente poteva svolgere il ruolo di consolidante soltanto se il suo patrimonio comprendeva la partecipazione in ciascuna delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.
Secondo il regime attualmente in vigore, invece, la stabile organizzazione assume
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41