Sindaco/revisore della partecipata non revocabile dopo le elezioni comunali
Non è ravvisabile alcun rapporto fiduciario con la precedente amministrazione
Il sindaco/revisore di una società partecipata da un Comune non può essere revocato dalla nuova amministrazione invocando il venir meno del rapporto fiduciario. Peraltro, ove non sia stata impugnata anche la nomina del nuovo componente dell’organo di controllo, con conseguente cessazione dell’incarico, per ottenere il risarcimento dei danni occorre prestare particolare attenzione agli elementi da allegare a supporto delle proprie pretese, non essendo possibile limitarsi a invocare quanto non percepito fino alla scadenza dell’incarico in conseguenza dell’illegittima revoca.
Sono queste le indicazioni che emergono dalla sentenza n. 677/2017 del Consiglio di Stato, relativa a un caso in cui il nuovo sindaco di un Comune trentino, poco dopo la propria elezione, revocava il
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