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Versamento degli adempimenti sospesi per gli eventi sismici del 2016 e 2017 in massimo 24 rate

/ REDAZIONE

Venerdì, 20 ottobre 2017

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Con il messaggio n. 4080 di ieri, l’INPS recepisce quanto disposto dall’art. 2, comma 7 del DL 148/2017 (il c.d. “decreto fiscale”) che, nell’ambito delle misure a favore delle popolazioni di territori colpiti da calamità naturali, proroga, al 31 maggio 2018, il termine per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi sospesi dall’art. 48, comma 13 del DL 189/2016 con riferimento ai Comuni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (All. 1, 2 e 2-bis di tale DL).
L’adempimento potrà essere effettuato mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018.

In base alla previsione originaria, detto pagamento sarebbe dovuto avvenire, senza applicazione di interessi, né sanzioni, in unica soluzione, entro il 30 ottobre 2017 ovvero a decorrere dal mese di ottobre 2017, in caso di versamento in un massimo di 18 rate mensili di pari importo.
Resta fermo che i contributi e i premi oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dalla data del sisma fino al 30 settembre 2017, vale a dire fino al periodo di paga di agosto 2017

Per quanto riguarda, infine, i piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, già in corso alla data dell’evento sismico, l’INPS precisa che, per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento, i contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017.
Viceversa, il versamento delle rate in scadenza dal 1° ottobre 2017 riprenderà secondo le scadenze previste con il piano di ammortamento originariamente comunicato.

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